Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 10 del
Decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024, si comunica che, nel
periodo compreso tra il 29 aprile 2024 (h. 12,00) e il 13 maggio 2024
(h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la
presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla
procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia
del personale docente. Tale procedura è riservata esclusivamente
agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui
all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n.
296. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in
modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
8, attraverso il Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-
ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile
all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione
dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema
Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità
Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze
on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi
all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e
Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico >
Graduatorie ad esaurimento. Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere,
ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la
stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui
figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che
invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due
province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I
fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento
delle supplenze. Si ritiene inoltre utile precisare che la provincia di
inclusione in I fascia di Istituto deve coincidere con quella prescelta
ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per supplenza di
cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 6 maggio 1999, n. 124, e
nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia. Si ricorda infine
che l’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino
a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite,
per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni
di cui, al massimo, 2 circoli didattici.