LAVORO AGILE (SMART-WORKING) Il genitore lavoratore dipendente che convive con figli minori di anni 16 ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro da casa in modalità di lavoro agile, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte: 1. alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; 2. alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio; 3. alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 (ovvero periodi di astensione dal lavoro di un genitore) Nel caso in cui non sia possibile svolgere lavoro agile con figli conviventi minori di anni 16 oppure disabili (con gravità accertata art. 4 c 1, Legge 104/92).
INCOMPATIBILITÀ Il lavoro agile, il congedo parentale Covid-19, il congedo non indennizzato e il bonus babysitting, previsti dal DL 30/2021 non possono essere fruiti nei giorni in cui l’altro genitore: • svolge la prestazione di lavoro in modalità agile; • fruisce del congedo parentale Covid-19 o del congedo non retribuito; • non svolge alcuna attività lavorativa; • è sospeso dal lavoro.
CONGEDO DAL LAVORO CON INDENNITÀ Quando non sia possibile svolgere lavoro agile gli stessi genitori (alternativamente) possono assentarsi da lavoro se il figlio è minore di 14 anni e ottenere un’indennità sostitutiva della retribuzione. Possibilità di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale Covid-19 per un periodo corrispondente in tutto o in parte: 1. alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; 2. alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio; 3. alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Figli disabili in situazione di gravità: il congedo parentale straordinario Covid-19 è riconosciuto anche ai genitori di figli disabili in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. L’indennità è pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici.
CONGEDI PARENTALI (ARTT. 32 E 33 DL 151/01 RICHIESTI NEI PERIODI PRECEDENTI) Gli eventuali periodi di congedo parentali fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino all’entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza e di quarantena del figlio (da infezione o contatto), possono, a domanda, essere convertiti nel congedo parentale straordinario Covid-19, con diritto all’indennità al 50% della retribuzione, senza essere, quindi, conteggiati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
CONGEDO SENZA INDENNITÀ PER GENITORI CON I FIGLI DA 14 A 16 ANNI Il lavoratore dipendente, genitore di figlio di età compresa fra 14 e 16 anni, alternativamente all’altro genitore, nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, in corrispondenza: 1. della durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; 2. della durata dell’infezione da Covid-19 del figlio; 3. della durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
BONUS BABY-SITTING I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, con figli conviventi minori di 14 anni, nel caso in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza e quarantena (da infezione e contatto) del figlio, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. In alternativa, il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (incompatibile con bonus asilo nido), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
LE MISURE SONO FRUIBILI FINO AL 30 GIUGNO 2021