È stato pubblicato sulla G.U.279 del 9/11 il D.L.149/2020 che, all'art.13, prevede il nuovo "congedo straordinario in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di I grado". Il Decreto Legge prevede che, limitatamente alle cosiddette zone rosse (individuate con Ordinanza del Ministero della Salute), dove è operante la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi II e III delle scuole secondarie di I grado, nel caso in cui i genitori non possano svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità "agile" sia loro riconosciuta, alternativamente, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione stessa.
Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli disabili in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura dai DPCM 24 ottobre e 3 novembre.
Per i periodi di congedo viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura previdenziale con contribuzione figurativa. Occorre tuttavia tenere conto che i benefici in questione hanno copertura economica limitata a 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS, sulla base delle domande pervenute, provvederà al relativo monitoraggio con conseguente rigetto delle domande che eccedano il limite di spesa indicato dalla norma.
Un importo pari a 2,4 milioni di euro (sempre per il 2020) è destinato alla copertura del fabbisogno per eventuale sostituzione del personale docente, educativo ed ATA che utilizzi il congedo straordinario per assistenza ai figli.
Le nuove disposizioni integrano quanto già previsto, in materia di congedi per assistenza ai figli, dall'art. 21-bis del DL 104/2020, convertito dalla legge 126/2020 (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)