Con una nota a firma del Capo Dipartimento Istruzione del Ministero (n. 1585 dell'11 settembre 2020) sono state fornite indicazioni in merito alla gestione del personale in condizioni di fragilità, dando applicazione - per quanto riguarda il settore scuola - a quanto contenuto nella circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020 (Ministero della Salute e Ministero del Lavoro). La nota è stata oggetto di confronto con i sindacati nella serata di giovedì 10 settembre e ciò ha consentito di introdurre significative integrazioni e modifiche rispetto alla stesura in origine predisposta dall’Amministrazione.
Appare senz’altro opportuna e condivisibile la scelta di fare riferimento, per quanto riguarda la gestione del personale riconosciuto come temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni previste per il proprio profilo, al CCNI sottoscritto nel 2008 in materia di utilizzazione del personale in condizione di inidoneità temporanea o permanente. Ciò consente, infatti, di evitare il ricorso all’istituto delle assenze per malattia, che non viene dunque intaccato per quanto riguarda i limiti temporali che ne regolamentano la fruizione.
La condizione di “fragilità” consegue ad un accertamento medico, avviato su istanza del dipendente interessato e svolto con le procedure indicate dalla nota. Questa prevede anche, esplicitamente, la copertura con nomina di supplente dei posti che si rendono disponibili per utilizzo in altri compiti del personale dichiarato temporaneamente inidoneo alle mansioni del profilo.
Nel rimandare alla scheda illustrativa predisposta dall'Ufficio Sindacale CISL Scuola per quanto riguarda un approfondimento dei contenuti della circolare, si esprimono invece forti riserve per quanto riguarda il trattamento del personale con contratto a tempo determinato, in quanto non rientrante nella disciplina contrattuale sugli inidonei assunta a riferimento; per tale personale, il riconoscimento di una condizione di fragilità che comporta una certificazione di inidoneità alle mansioni costringe a ricorrere al solo istituto dell’assenza per malattia, che ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti consente una tutela molto limitata. Ciò determina una discriminazione dei lavoratori precari rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato, che appare oltre tutto in netto contrasto con le norme comunitarie; vanno pertanto individuate in sede legislativa misure idonee a garantire parità di trattamento per tutto il personale, evitando che vi sia chi viene a trovarsi nella condizione di dover scegliere tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro.
In allegato
La scheda Illustrativa n° 42 lavoratori Fragili