Il 31 maggio 2022 presso l'ARAN si è conclusa, con la sottoscrizione dell’accordo da parte di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, ANP e rispettive Confederazioni, la trattativa per la “Regolamentazione sulle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, prevedendo anche la formula del “silenzio-assenso” con diritto di recesso".
Modalità di adesione al Fondo ESPERO:
- nei nove mesi successivi all’assunzione e alla contestuale informativa, la/il lavoratrice/ore può comunicare espressamente se intende o meno aderire al Fondo utilizzando la modulistica resa disponibile dall’Amministrazione;
- qualora, durante tale periodo, la/il lavoratrice/ore, informata/o secondo le previste modalità, non abbia espresso alcuna volontà, è automaticamente iscritta/o al Fondo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi;
- le Amministrazioni sono tenute, entro il 10 del mese, a trasmettere al Fondo i nominativi degli iscritti per effetto del silenzio-assenso; il Fondo ha trenta giorni di tempo dalla ricevuta comunicazione per informare le/gli interessate/i dell’avvenuta adesione e delle modalità di recesso;
- l’iscritta/o può esercitare il diritto di recesso, mediante invio al Fondo di raccomandata a/r o pec, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta adesione.
Fase transitoria
Alle/ai lavoratrici/ori assunti successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima dell’entrata in vigore dell’accordo, l’informativa verrà fornita entro nove mesi dalla sottoscrizione definitiva; negli ulteriori nove mesi che decorrono dalla ricezione dell’informativa, sarà possibile comunicare espressamente la propria volontà di adesione/non adesione. Dopo tale periodo scatta il silenzio-assenso con le stesse modalità e tempistiche previste per i neo-assunti. Per gli assunti entro il 1° gennaio 2019, l'adesione al fondo avviene esclusivamente per iniziativa del lavoratore.
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