2017-11-23 10:00:00

OGGETTO:  Chiarimenti in merito all’acquisizione dei “24 crediti formativi accademici” di cui
all’art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e art. 3 del decreto   Ministeriale n. 616/2017.

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Direzione, a seguito di quesiti pervenuti, ritiene opportuno precisare quanto di seguito relativamente alla documentazione e alle attività necessarie per l’acquisizione dei cd. “24 CFA”, quali requisito per l’accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Sulla certificazione “unica” atta all’assolvimento dell’acquisizione dei “24 CFA/CFU” e limite dei costi.
Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFA/CFU; detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.

Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che tale certificazione “unica” prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra le varie Istituzioni della formazione superiore. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall’Istituzione presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFA/CFU.

In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, preme sottolineare che:

  • a) la singola Istituzione potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa;
    tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SAD, CFA, votazione finale ed obbiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
  • b) sulla base delle suddette attestazioni presso l’Istituzione cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obbiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/2017.

           
Per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del DM 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili.
Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni delle Singole Istituzioni AFAM.

Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza

Si precisa che i crediti conseguiti nei SAD/SSD indicati dal D.M. 616/2017 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
L’attribuzione dello specifico SAD è attestata dalle Istituzioni AFAM presso cui l’esame è stato sostenuto.

Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFA in due dei quattro ambiti previsti,  è comunque necessario conseguire almeno 6 CFA in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria ai fini concorsuali.
Infine si segnala che, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFA possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di crediti in determinati SAD, per l’accesso alle classi di concorsuali per l’insegnamento.

Sul semestre aggiuntivo

L’accesso ai percorsi formativi di cui all’art. 3 del suddetto DM 616/2017 comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello stesso decreto, l’estensione della durata del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.
Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso accademico triennale e biennale delle Istituzioni AFAM che facciano domanda per acquisire totalmente o anche parzialmente i 24 CFA come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l’acquisizione dei 24 CFA nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.
Qualora studenti iscritti al percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFA concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del completamento dell’acquisizione dei 24 CFA, potranno completare tale acquisizione secondo le disposizioni regolamentari delle singole Istituzioni AFAM.

Sulla natura delle attività formative erogate

I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFA ed erogati dalle Istituzioni AFAM sono, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 616/2017, percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di attività formative allo studente/candidato secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare).

Inoltre, si evidenzia che le attività formative create ad hoc  per il percorso di acquisizione dei 24 CFA possono essere inserite nel piano di studi del corso accademico triennale e biennale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo) oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso di studio).

Sulla limitazione all’accesso in base alle disponibilità formative delle Istituzioni

Non si ritiene possano introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati.
Nel caso di difficoltà logistiche della singola Istituzione, la stessa potrà eventualmente attivare Convenzioni con altre Istituzioni, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli del percorso nel corso dello stesso anno accademico.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA
F.to Maria Letizia Melina

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