La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22558/2016 ha affermato il principio secondo cui “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al del comparto scuola con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo”.
I giudici della Suprema Corte, chiariscono pertanto che, il comportamento tenuto dall’Amministrazione - che non ha riconosciuto l’anzianità di servizio maturata dalla parte ricorrente - risulta contrario al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, quale sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva Comunitaria 1999/70 così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea.
La suddetta clausola stabilisce, al comma 1, che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed, al comma 4, che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Preme ricordare che anche la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata sull’interpretazione della suddetta clausola; stabilendo che la clausola 4 punto 1 dell’Accordo Quadro deve essere interpretata “nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”.
Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. (sentenza del 13.09.2007 resa nel procedimento C-307/05).
Non sussistendo, pertanto, alcuna “ragione obbiettiva” - nell’accezione contenuta nella clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato – tale da giustificare la sopra descritta discriminazione tra personale docente con contratto a tempo determinato e indeterminato, la Suprema Corte ha riconosciuto il pieno diritto dei docenti a tempo determinato a vedersi riconoscere la medesima progressione economica prevista per il personale a tempo indeterminato come prevista dalla norme contrattuali vigenti in materia.
Il nostro sindacato è impegnato nella difesa di tale principio da difendere anche per giuridica e contrattuale.