L’INAIL ha pubblicato sul suo sito un pieghevole con alcune “pillole” informative su un argomento di grande interesse: l’infortunio in itinere, in altre parole gli eventi lesivi che possono interessare i lavoratori durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto allorché siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Giova ricordare che la Circolare INAIL n. 62 del 18 dicembre 2014 - "Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali" - stabilisce che l’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell’Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi scelta necessaria e ammessa se si verificano le seguenti condizioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga
L’infortunio in itinere può verificarsi anche:
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non siano:
- effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro
- dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico)
- dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
- effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola)
- brevi soste che non alterano le condizioni di rischio
Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.