In data 5 settembre il Miur ha emanato la nota 2852 avente oggetto “Organico della autonomia”. Al di là dell’enfasi con cui il documento tende a esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici contenute nella legge 107, è utile approfondirne alcuni passaggi riconducibili in modo specifico alle modalità di utilizzo del personale docente e alle gestione delle sostituzioni.
Utilizzo dei docenti di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore
Come ci viene segnalato dalle nostre strutture territoriali, alcuni dirigenti scolastici - ma anche qualche UST - ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso), con ciò riducendo di fatto le risorse complessivamente disponibili nell'istituzione scolastica. Tale comportamento contrasta con le indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del 22 luglio 2016 sull'organico di fatto, nella quale esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati in aggiunta all'orario di cattedra a docenti della scuola che siano disponibili ad accettarli.
Sostituzione del docente di potenziamento assente
La nota Miur 2852 del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari. In altre due occasioni il Miur si era già espresso sulla questione:
- con la nota 24306 del 1° settembre (istruzioni operative per le supplenze): "I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell'ambito del proprio orario".
- con la Circolare 11729 del 29 aprile 2016 sull'organico di diritto che così recita: "Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal piano dell'offerta formativa triennale".
Riteniamo che quest’ultima formulazione sia quella che offre maggiori spazi interpretativi al fine di ricondurre all’ambito delle "attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa" tutte le attività programmate che prevedano la presenza degli alunni, anche oltre l'orario strettamente previsto dagli ordinamenti.
Indichiamo a tale proposito alcuni esempi di casi nei quali, a nostro avviso, si può ricorrere alla nomina di un supplente:
- Assenza di un docente di potenziamento della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe
- Assenza di un docente di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del "vicario"
- Assenza di un docente di potenziamento che copre per sei ore il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore)
- Assenza di un docente di potenziamento coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte)
- Assenza di un docente impegnato in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo
- Assenza di un docente impegnato in attività di ampliamento dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario d'obbligo
Se nei casi sopra descritti la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte le attività programmate e svolte, mediante l'utilizzo dei posti di potenziamento, in orario aggiuntivo a quello curricolare. Con buona pace di quell’ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa che costituisce la finalità esplicita assegnata dalla legge all’organico potenziato.
Supplenze fino a 10 giorni
La nota Miur 2852 accenna anche alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni facendo un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "per assicurare la copertura delle classi".
A nostro avviso è bene tener presente che la legge 107, al comma 85, allorché prevede che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, segnala anche l’esigenza che ciò avvenga "tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7", cioè salvaguardando la progettualità della scuola.
In sostanza la legge, pur prevedendo la possibilità di utilizzare i docenti del potenziamento per supplenze in caso di assenze fino a 10 giorni, indica anche la necessità di garantire comunque le attività previste nel PTOF. In questo senso, e per quanto già detto in precedenza riguardo alla sostituibilità dei docenti che coprono posti di potenziamento, sarebbe quanto mai opportuno che fosse il MIUR a fornire ogni chiarimento utile a evitare interpretazioni restrittive delle norme che avrebbero riflessi pesanti e di segno negativo sulla qualità dell’offerta formativa.
Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola
È ancora il comma 85 della legge 107, infine, a prevedere che il personale dell'organico dell'autonomia "ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza". Sulla questione, già propostasi lo scorso anno con casi di docenti delle superiori mandati a far supplenza nella scuola dell'infanzia, ricordiamo che le istruzioni operative per le supplenze (nota Miur 24306 del 1° settembre 2016) precisano, in accoglimento di una nostra specifica richiesta, che l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado possa avvenire solo qualora il docente "sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso".