Come preannunciato nella notizia di giovedì scorso, 26 maggio, il Miur ha emanato la nota 15307 del 31.5.2016 con la quale - evidenziando che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che in merito alla proroga dei contratti del personale ATA fino al 31 agosto non vi sono elementi ostativi connesse con le procedure di mobilità intercompartimentale - autorizza la proroga fino al 31 agosto dei contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto (ex lege 124/1999, art. 4, comma 1).
Nella nota 15307, inoltre, si prevede la proroga delle supplenze su posti non vacanti ma disponibili, come stabilito dall’art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sulle supplenze del personale ATA e come riportato nella nota 8556 del 2009, reiterata negli anni successivi e confermata anche per il corrente anno scolastico (“le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto”).
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