Domenica 25 maggio si terranno le elezioni europee per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e le elezioni comunali in 4.095 comuni. Proponiamo unmemorandum predisposto dall'Ufficio legislativo nazionale che sintetizza le norme che regolano gli istituti dei permessi:
- per il personale che si candida,
- per il personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali,
- per il personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio.
Personale che si candida - Permessi
La Circolare Ministeriale n. 180 del 9 maggio 1996 precisa in merito che:
- il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, in occasione di una consultazione generale, partecipi come candidato alla relativa campagna elettorale può fruire dei tre giorni di permesso retribuito e (per i docenti) dei sei giorni di ferie previsti dal CCNL (artt. 15, comma 2, e 13, comma 9, del CCNL del 29 novembre 2007);
- il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività educative può utilizzare i sei giorni di permesso non retribuiti previsti dal CCNL (articolo 19, comma 7, del CCNL del 29 novembre 2007);
- lo stesso personale può comunque fruire di un periodo di aspettativa per motivi personali (ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 29 novembre 2007).
Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali
La Circolare Ministeriale n. 132 del 29.4.1992 riporta i testi integrali di alcune note del Ministero del Tesoro dalle quali si evince che i dipendenti civili dello stato, impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto al riposo compensativo:
- per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
- per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.
E’ esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive.
Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio
E' data possibilità di fruire, nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie).
Di seguito vengono prese in esame le posizioni del personale in servizio conseguenti all’utilizzo dei locali scolastici come sedi elettorali.
Utilizzo dei locali e sospensione dell’attività didattica
La chiusura delle scuole sede di seggio e la conseguente sospensione delle attività didattica avviene su richiesta delle Amministrazioni comunali agli UUSSRR.
Personale in servizio in scuola non sede di seggio
Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio non è sede di seggio è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa.
Personale in servizio in scuola sede di seggio
- Il personale docente, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell’attività didattica (ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni ecc,) non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica. E’ fatta salva l’eventuale programmazione di attività funzionali all’insegnamento deliberate nell’ambito del POF.
- Per il personale ATA, svolge un ruolo fondamentale la contrattazione di istituto (art. 6 lettere h) e) m) CCNL 2007) che, nel rispetto delle competenze e responsabilità degli Organi Collegiali, del Dirigente scolastico e del DSGA, individua modalità e criteri per un’equa utilizzazione del personale e un’ eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.
Con apposita disposizione motivata da esigenze lavorative concrete e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.