2020-11-02 01:15:00
Dentro il CCNI sulla didattica digitale integrata

Dentro il CCNI sulla didattica digitale integrata

Un contratto importante, utile, urgente e necessario

La richiesta di regolare per via contrattuale gli obblighi connessi alle prestazioni di lavoro in modalità DAD è stata ripetutamente avanzata dalla CISL Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali nei mesi scorsi; una richiesta fatta ancor prima che una legge (dl 22/2020) prevedesse esplicitamente di destinare una specifica sessione di contrattazione integrativa ad una modalità di lavoro non adeguatamente contemplata dal CCNL. Era ed è un nostro preciso interesse evitare che forme di lavoro dovute a ragioni straordinarie e imprevedibili fossero soggette a modalità di svolgimento stabilite in modo unilaterale e fuori da un preciso contesto di riferimenti normativi.

Col CCNI sottoscritto il 25 ottobre, dopo una trattativa che ha visto presenti e partecipi tutte le sigle maggiormente rappresentative e che ha corretto in modo significativo le proposte iniziali dell’Amministrazione, si colma finalmente una evidente lacuna e le prestazioni di lavoro dei docenti rese in modalità DDI sono chiaramente definite sotto il profilo dei carichi orari e dell’autonomia professionale del lavoro del docente, richiamando in modo esplicito “il rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche”.

Da qui la decisione della CISL Scuola di apporre la propria firma, essendo state raggiunte sulle questioni di merito mediazioni efficaci e positive ed essendo invece ancor più urgente disporre di una regolazione contrattuale nel momento in cui la drammatica emergenza conseguente alla crescita dei contagi da Covid 19 determina l’estensione del ricorso alla DDI, col rischio che si ripropongano tutte le criticità già sperimentate nei mesi del lockdown.

I nodi irrisolti che il contratto non poteva affrontare

Molte di queste criticità sono rimaste nel frattempo irrisolte, e sono quelle riguardanti l’efficacia e talvolta la stessa presenza delle reti di connessione, la garanzia di disponibilità delle tecnologie necessarie in ogni nucleo familiare, l’individuazione di piattaforme sicure e affidabili, e tante altre questioni di cui non può certo farsi carico un contratto integrativo. Questioni che infatti continuano a rappresentare per la CISL Scuola e per il sindacato in generale obiettivi da sostenere con determinazione nel confronto con l’Amministrazione e più in generale gli interlocutori politici a livello centrale e territoriale.

 

Con la DDI si lavora a scuola o da casa?

Proprio all’autonomia progettuale e organizzativa delle scuole sono rimesse decisioni che esulano dall’ambito della regolazione per contratto, a partire da quella riguardante il luogo in cui l’attività a distanza può essere svolta dal docente (a casa o a scuola?). È chiaro infatti che si tratta di scelte, entrambe possibili, legate a numerose variabili, in una situazione che propone in modo molto articolato, non programmato né facilmente programmabile, il coesistere di situazioni diverse, con classi regolarmente frequentanti le attività in presenza accanto ad altre che ne sono per varie ragioni impedite. Nel primo ciclo, ad esempio, può accadere che intere classi siano poste in quarantena, ancorché sia prevista per tutti la normale attività in presenza; nel secondo ciclo le ultime misure adottate dal Governo e dalle Regioni impongono – ma la situazione, come è noto, è aperta a ulteriori sviluppi - una quota rilevante (almeno 75%) di attività in DDI. Ne consegue che in modo particolare nel secondo ciclo, ma facilmente anche nel primo ciclo, un singolo docente possa avere contemporaneamente alunni in presenza e alunni con i quali l’attività si può svolgere solo a distanza. In ogni caso ogni scuola può valutare l’opportunità di consentire al personale di limitare gli spostamenti e il sovraffollamento dei mezzi di trasporto, misura raccomandata nell’ultimo DPCM

A ciascuno (solo) i suoi alunni

In ogni caso, ed è un primo punto fermo che il contratto chiaramente pone, l’attività dell’insegnante si svolge esclusivamente con le classi che gli sono state affidate. Ribadito che gli obblighi orari sono quelli previsti dal CCNL vigente, per le attività di insegnamento e per tutte le prestazioni connesse, il docente assicura le prestazioni dovute in modalità sincrona (ossia in collegamento diretto), utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, operando sull’intero gruppo classe o su gruppi ristretti di alunni, secondo quanto deciso nell’esercizio della propria autonomia professionale e progettuale. Gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Tutela della salute e tempi di lavoro

Il Contratto richiama inoltre l’osservanza di tutte le norme di tutela della salute ordinariamente previste, ivi comprese pertanto quelle che riguardano l’impiego di videoterminali. Ma già le Linee guida del Ministero, sotto un profilo diverso e che tiene naturalmente conto di un’ottimale gestione dei tempi di insegnamento/apprendimento in modalità on line, pongono precisi limiti nella scansione delle attività on line, indicando soglie temporali oltre le quali occorre prevedere una pausa delle attività. In generale, non muta la disciplina del CCNL per quanto riguarda l’articolazione oraria delle unità didattiche in capo alle decisioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe.

Il caso del docente in quarantena, ma non malato. Stop a ipotesi ora improponibili

Una specifica attenzione viene dedicata al caso in cui il docente, pur non trovandosi in stato di malattia certificata, non possa svolgere attività in presenza perché obbligato alla quarantena o in condizione di isolamento fiduciario. Tale fattispecie andava regolata alla luce delle disposizioni che la Ministra Dadone, esercitando la delega conferita dal DL 34/2020 e dal DPCM del 13 ottobre 2020 ha emanato per tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettati al “lavoro agile” seimpediti per ragioni di cautela sanitaria a recarsi in ufficio. In tale situazione, nella quale la prestazione lavorativa è resa obbligatoriamente rimanendo al proprio domicilio, il CCNI stabilisce che l’insegnante è tenuto a svolgere la DDI “esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria”. Qualora invece le classi possano svolgere attività in presenza, il docente non malato ma in quarantena o isolamento fiduciario “svolgerà la DDI da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali” rispettando comunque gli impegni deliberati nel PTOF. L’importanza di questa regolazione contrattuale può essere ancor più apprezzata in quegli ambiti territoriali nei quali si stavano profilando, su iniziativa degli USR e/o della Regione, ipotesi di “quarantena attiva” che avrebbero comportato l’obbligo del docente di recarsi comunque a scuola, pur con tutte le precauzioni necessarie in termini di dispositivi e distanziamento. La stipula del CCNI sbarra la strada a interventi unilaterali e a soluzioni che in presenza del contratto sono ora del tutto improponibili.

No alla banca delle ore

Cancellata attraverso il negoziato anche l’ipotesi, posta in fase di avvio dall’Amministrazione, di un recupero obbligato delle ore non prestate a causa di impossibilità oggettive; a tal fine il Ministero proponeva l’istituzione di una banca ore, prevedendone il recupero entro l’anno scolastico in corso.

I necessari supporti formativi

È del tutto evidente che la didattica a distanza costituisce una modalità per la quale preparazione e competenza devono essere sostenute per garantire l’efficacia del lavoro di tutti. Molto ha fatto, nei mesi del lockdown, l’esperienza sul campo sostenuta in molti casi da opportuni interventi formativi. Resta tuttavia sicuramente un fabbisogno di formazione e aggiornamento di cui il CCNI tiene conto, tanto da indicare la DDI come uno dei temi su cui incentrare le attività di formazione del personale docente previste dal Contratto; in modo particolare stabilisce che un modulo sull’uso degli strumenti tecnologici utilizzati per la DDI debba essere previsto nell’ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Diritti sindacali

Il CCNI riconosce inoltre il pieno accesso ai diritti sindacali “compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro” svolte in modalità telematica.

Privacy e corretto utilizzo delle piattaforme

Viene inoltre sancito l’obbligo di assicurare la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale e tutto ciò che riguarda un corretto e sicuro utilizzo delle piattaforme informatiche. A tal fine l’istituto fornisce le necessarie informazioni anche a studenti e famiglie. Si individua nel registro elettronico lo strumento deputato a rilevare le presenze del personale e degli alunni.

Sulla firma del contratto il mandato unanime dell’Organizzazione

La firma del CCNI è avvenuta, da parte della CISL Scuola, su mandato esplicito e unanime del Comitato Esecutivo Nazionale, riunito in modalità telematica domenica 25 ottobre, che ne ha valutato positivamente i contenuti tenendo debitamente conto degli sviluppi del negoziato e della necessità di sottrarre la gestione della materia ad atti unilaterali, cui l’assenza di una norma contrattuale avrebbe reso inevitabile il ricorso.

I temi di un’iniziativa sindacale che continua

Nel documento dell’Esecutivo Nazionale vengono anche richiamate altre questioni che, pur riguardando la didattica a distanza, non potevano essere materia di negoziato per loro natura o perché comportanti l’utilizzo di risorse di cui il tavolo negoziale, per preciso vincolo di legge, non aveva la disponibilità. Oltre a quella, già ricordata, degli interventi per rendere da tutti e ovunque realmente accessibile la didattica a distanza, è stata evidenziata la necessità di assicurare anche al personale a tempo determinato, attraverso l’attribuzione della card docenti, il sostegno economico per dotarsi dei necessari supporti tecnologici.

Su tali questioni, come più in generale sugli obiettivi recentemente condivisi in sede unitaria, si rende necessario sviluppare da subito e a tutti i livelli un’intensa iniziativa sindacale.

 

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