2020-02-27 18:45:00
Emergenza Governo Regioni_Corona_Virus

A partire da domenica scorsa, 23 febbraio 2020, sono state adottate misure urgenti al fine di contenere i rischi di diffusione del coronavirus, essendo stata accertata la presenza di focolai di contagio in alcune aree del Paese. Ciò è avvenuto sia con provvedimenti assunti a livello centrale, con l’emanazione di un decreto legge (D.L. 23 febbraio 2020, n. 6) - cui dare attuazione con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) - pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella stessa data ed entrato immediatamente in vigore, sia attraverso ordinanze riguardanti singole Regioni (quasi sempre emesse dal Ministero della Salute d’intesa col Presidente della Regione interessata), che hanno disposto fra l’altro la sospensione delle attività scolastiche dal giorno successivo e per l’intera settimana seguente.
Questi in dettaglio i provvedimenti:

Porta la data del 24 febbraio l’ordinanza n. A001/2020/125456/1 del Presidente della Provincia di Trento che dispone la sospensione delle attività didattiche dal 25 al 29 febbraio.

Sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome viene aggiornato continuamente l’elenco dei provvedimenti assunti dalle Regioni anche in data successiva a quella del 23 febbraio, tra cui quella della Regione Marche, sulla quale erano state avanzate riserve in sede di Governo.

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Di seguito un breve cenno alle disposizioni adottate a livello centrale, evidenziando sinteticamente quelle che riguardano in modo specifico la scuola.

Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6

  • art. 1: elenco delle disposizioni che possono essere adottate, tra cui sospensione delle attività educative e scolastiche, sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche
  • art. 2: possibilità di prevedere altre misure idonee allo scopo di contenere la diffusione del contagio
  • art. 3: previsione di dpcm per adozione delle misure previste dall’art. 1

Dpcm 23 febbraio 2020
Misure urgenti per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto (indicati in apposito allegato, 10 in Lombardia e 1 in Veneto) individuati come focolai di contagio, a partire dal divieto di allontanamento dagli stessi. 

Dpcm 25 febbraio 2020
Ulteriori misure di contenimento della diffusione del contagio:

  • sospensione attività sportive nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli V. G., Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte
  • sospesi fino al 15 marzo 2020 "i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate”. Trova applicazione il diritto al recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio
  • ripristino, fino al 15 marzo 2020, dell’obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola in caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni, anche in deroga alle singole legislazioni regionali
  • possibilità di attivare modalità di didattica a distanza per il periodo di sospensione delle attività

Direttiva 1/2020
emessa dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma della Ministra Fabiana Dadone

  • Potenziare il ricorso a forme di “lavoro agile”
  • Obbligo di comunicare l’eventuale provenienza da zone definite a rischio
  • Ridurre gli “eventi aggregativi”, ridurre le occasioni di sovraffollamento anche adottando opportune “misure di distanziamento” (ad. es. nella fruizione dei servizi di mensa)
  • Disinfettare accuratamente i locali, rendere disponibili strumenti per igiene e pulizia della cute, massima pubblicità alle raccomandazioni utili per la prevenzione
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