2015-04-18 15:30:00

CONSIGLIAMO DI INOLTRARE TEMPESTIVAMENTE, CON RACCOMANDATA RICEVUTA DI RITORNO, AL MIUR E ALL'UST DI INTERESSE UNA RICHIESTA SCRITTA DI INSERIMENTO NELLE GAE.INSERIMENTO NELLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO

A seguito di ricorsi presentati da alcuni diplomati magistrali in occasione dell’ultimo aggiornamento GAE, disposto con D.M. 235 del 2014, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973, depositata il 16 aprile 2015, ha riconosciuto, accogliendo il loro appello contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Come si ricorderà, la questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ) nel quale era stato formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M 10 marzo 1997.

Il Parere del 5 giugno 2013 dichiarava il diritto dei diplomati non tanto ad inserirsi nelle GAE, possibilità in quel momento preclusa per decorrenza dei termini di impugnativa del provvedimento ministeriale sull'aggiornamento delle graduatorie (GAE chiuse a nuove integrazioni, con possibilità di solo aggiornamento – legge 296/2006 ), bensì ad inserirsi nella II fascia delle graduatorie di Istituto e a tal fine annullava il D.M 62/2011 che prevedeva solo l’inserimento nella III fascia di istituto (personale privo di abilitazione ).

Conseguentemente il MIUR , in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014 aveva previsto l’inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto.

 

Con la recente sentenza, di cui si allega il testo, il Consiglio di Stato, Sezione VI , ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso dei ricorrenti al momento dell’entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l’esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento ).

Testualmente la sentenza dichiara infatti,  che “ l’unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono inseriti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante”, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

 

In conclusione, il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti,  ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2000/2001 di chiedere l'inserimento nella III fascia .

 

La sentenza, a nostro avviso, potrebbe avere come conseguenza la necessità di riaprire i termini per l’aggiornamento delle attuali GAE di infanzia e primaria. E ciò non soltanto nei confronti dei ricorrenti ma di tutti i soggetti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

 

Questa eventualità avrebbe evidenti ripercussioni sul piano di assunzioni previsto dal DDL 2994, attualmente in discussione presso la Camera dei deputati relativamente alla graduatoria da utilizzare per le nomine.

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