2015-07-24 14:45:00

Con la sentenza 178/2015, di cu sono state rese note ieri le motivazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il reiterato blocco dei contratti pubblici. Sui contenuti e sul significato della sentenza, che "travalica la sola dimensione retributiva della contrattazione", proponiamo una prima nota di commento redatta per noi da Carmine Russo, docente di Diritto del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma.

Per comprendere fino in fondo il significato della sentenza della Corte Costituzionale 178/2015, che ha dichiarato l’illegittimità del blocco della contrattazione collettiva nel settore pubblico, bisogna partire dalla fine e cioè dal fatto che la Corte la definisca come sentenza di accoglimento per “illegittimità costituzionale sopravvenuta” e ne faccia decorrere gli effetti a partire dalla data di pubblicazione. 

Nelle tipologie delle sentenze della Corte Costituzionale le sentenze “per illegittimità sopravvenuta” (in senso stretto) sono quelle con cui la norma sottoposta ad esame pur non presentando vizi di costituzionalità al momento della sua entrata in vigore, lo diviene in seguito ad eventi che possono metterne in discussione la legittimità. 
In altre parole la Corte Costituzionale non dichiara illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco (d.l. 78/2010), ma tutti quelli che intervenuti successivamente (d.l. 98/2011, l. 147/2013 e l. 190/2014) hanno reso quel blocco temporaneo strutturale, sovvertendo ogni carattere di temporaneità e eccezionalità. 
Ciò che quindi viene sanzionato non è il blocco della contrattazione in quanto tale, che può anche determinarsi se condizioni gravi di finanza pubblica lo ipotizzano come possibile, parziale e temporanea soluzione, ma il fatto che il suo protrarsi per un periodo prolungato, continuo e indeterminato gli facciano perdere quei caratteri di provvisorietà ed eccezionalità che sono i soli a consentire la sospensione di un diritto costituzionalmente riconosciuto. 
Detto ciò, è importante evidenziare quale sia il parametro di illegittimità utilizzato dalla Corte, considerando che i giudici che hanno rimesso la questione alla Corte (Tribunale di Roma e Tribunale di Ravenna) avevano ipotizzato il contrasto con diversi articoli della Costituzione. Ma la Corte non ha ritenuto legittimo il riferimento: 
- all’art. 2 e all’art. 3 (presunta disparità di trattamento tra comparti del pubblico impiego e tra questi e il settore privato) perché sia tra i settori che tra i comparti pubblici sussistono differenze di status che giustificano differenze di trattamento anche da parte del legislatore; 
- all’art. 35 (tutela del lavoro) perché valgono le valutazioni svolte sui precedenti due articoli 
- all’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) perché singoli provvedimenti eccezionali possono giustificare la sospensione del parametro della retribuzione proporzionale. 
Al contrario la Corte ha ritenuto che il prolungamento del blocco contrasti con l’art. 39 Cost. (libertà sindacale) per diverse ragioni: 
- perché il principio di libertà sindacale non può essere scisso da quello di attività e se si blocca la contrattazione di fatto si impedisce l’espressione della libertà; 
- perché i due principi sono tutelati sia da norme internazionali (Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro che l’Italia ha recepito) che comunitarie cui l’Italia aderisce (giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Carta di Nizza, Carta sociale europea) 
- perché nel sistema delle fonti del lavoro pubblico italiano, la contrattazione ha un ruolo fondamentale non solo per la contrattazione della retribuzione ma anche per quella del merito e delle altre condizioni di lavoro che finiscono per incidere anche su aspetti organizzativi dei servizi. 
La Corte conclude affermando che “il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). 
Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”. 
L’importanza di questa sentenza è quella di travalicare la sola dimensione retributiva della contrattazione per affermare la sua importanza anche sotto il profilo più generale degli effetti positivi che essa può avere sull’organizzazione e, seppure indirettamente, la Corte finisce per criticare provvedimenti legislativi che possano irrimediabilmente compromettere il ruolo di rappresentanza e tutela svolto dai sindacati a favore dei lavoratori. 

(ILLEGITTIMO IL BLOCCO DEI CONTRATTI!)

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