E' stata siglata - nel tardo pomeriggio di ieri al MIUR -l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2015/16. Nel testo le modifiche apportate rispetto al testo dello scorso anno sono evidenziate in "grassetto".
I termini previsti per la presentazione delle domande dopo la sottoscrizione definitiva del Contratto (che interverrà a seguito della conclusione dell'iter di certificazione) saranno:
- entro il 15 giugno per la scuola dell’infanzia e primaria (con le procedure POLIS)
- entro il 15 luglio per la scuola secondaria (con le procedure POLIS)
- entro il 15 luglio per i docenti di religione cattolica e per il personale educativo (in formato cartaceo)
- entro il 10 agosto per il personale ATA (in formato cartaceo)
Di seguito, in estrema sintesi, le lievi modifiche apportate al testo, fatti salvi i necessari adeguamenti relativi sia ai riferimenti normativi sia all’anno scolastico.
Articolo 1
Al comma 12 è stata inserita la “clausola di salvaguardia” che consentirà la riapertura del confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, a seguito di disposizioni del disegno di legge “Buona scuola” che abbiano incidenza sulle materie disciplinate dal CCNI.
Nello stesso articolo è stato eliminato il richiamo agli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2012 con riferimento agli eventi sismici. Eventuali disposizioni particolari per le utilizzazioni nelle zone terremotate dell'Abruzzo e delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo potranno essere introdotte in sede di contrattazione decentrata regionale. Al riguardo è stato integrato il comma 3 dell'art. 3.
Unificazione delle aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Il testo è stato aggiornato (art. 3, comma 1 e art. 5, comma 11) alle disposizioni già introdotte al riguardo con la sequenza contrattuale del 22.7.2014
Licei musicali e coreutici (art. 6-bis)
Al comma 8 è stato chiarito che i docenti della classe di concorso 77/A possono presentare domanda di utilizzazione per l'insegnamento di esecuzione e interpretazione solo per le stesse specialità strumentali per le quali hanno maturato i tre anni di servizio come titolari. Sono comunque fatte salve le conferme dei docenti già utilizzati.
Al comma 9 il chiarimento introdotto per “storia della musica” fa salve le conferme prioritarie dei docenti già impiegati nelle sperimentazioni di ordinamento negli aa.ss. 2009/10 e precedenti, rispetto al possesso dei nuovi titoli di studio richiesti (dall'all. “E” e dallo stesso comma 9) per l'accesso all'insegnamento.