Nei giorni scorsi, la CISL Scuola aveva chiesto ripetutamente che si facesse chiarezza sulla corretta interpretazione dell’art. 121 del dl 18/2020 in materia di gestione delle supplenze nella fase di emergenza e di sospensione della attività didattiche in presenza.
Nella nota 392 del 18 marzo 2020, infatti, si prevedeva la conferma dei contratti di supplenza in essere durante il periodo dell’emergenza sanitaria, anche in caso di rientro del titolare.