Il Consiglio dei Ministri - svoltosi nella mattinata del 7 aprile - ha approvato in esame definitivo gli otto decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sui quali le scorse settimane si erano espressi, per il prescritto parere, i due rami del Parlamento.
Dal sito web del Governo riportiamo lo stralcio del comunicato riguardante l’argomento.
«Nello specifico, i provvedimenti prevedono:
1. Formazione e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e tecnica - Il decreto delinea l’articolazione del percorso unitario di accesso e formazione ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell’insegnamento tecnico-pratico, denominato “Sistema di formazione iniziale e di accesso”. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare al fine di realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli.Viene prevista l’emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso formativo.
2. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità - Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia. Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti: interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e l’obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola. L’obiettivo principale è quello di garantire all’alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire, in un’ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto; si chiariscono inoltre i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.
3. Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale - Il decreto supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, prevedendo indirizzi di studio ispirati a un moderno concetto di occupabilità, riferito ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell’istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, sempreché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano gli indirizzi di studio quinquennali dell’istruzione professionale attraverso l’incremento delle ore di laboratorio e si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di “Scuole professionali”. Sono stanziati 25 milioni per l’apprendistato.
4. Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni - Il decreto nasce dall’esigenza primaria di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. In questa prospettiva il provvedimento valorizza l’esperienza educativa dalla nascita a sei anni, con l’obiettivo di dare adeguata collocazione a tale esperienza all’interno del percorso di formazione della persona. Il decreto, tenuto anche conto dell’orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell’infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità.
5. Effettività del diritto allo studio - Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni e delle alunne e degli studenti e delle studentesse del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il decreto riorganizza le prestazioni, anche accessorie, per il sostegno allo studio promuovendo un sistema di welfare studentesco fondato sull’uniformità territoriale dei servizi per il diritto allo studio. Sono stanziati circa 40 milioni per le borse di studio, altri 10 milioni per i sussidi didattici agli alunni con disabilità e ulteriori 10 milioni per il comodato d’uso dei libri di testo e dei sussidi digitali. Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.
6. Promozione della cultura umanistica e sostegno alla creatività - Il decreto prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all’estero concorrano a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione.
7. Disciplina della scuola italiana all’estero - Il decreto aggiorna gli ordinamenti per rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera, rafforza la missione di promozione della cultura italiana all’estero e il suo coordinamento con le iniziative dell’intero sistema Paese e razionalizza le norme sul personale all’estero.
8. Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - Il decreto riordina e coordina in un unico testo le disposizioni vigenti in materia di:
- ammissione alla classe successiva per gli alunni del primo ciclo, prevedendo l’ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che viene semplificato nel numero di prove scritte e nelle modalità di attribuzione della valutazione finale. Inoltre la presidenza delle commissioni d’esame viene attribuita al dirigente scolastico;
- esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con, tra l’altro, la riduzione a due delle prove scritte e l’eliminazione della prova multidisciplinare predisposta dalla commissione, riconoscendo un maggior peso al percorso scolastico;
- prove INVALSI, con l’eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La prova verrà effettuata in un altro momento dell’anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all’esame. Il decreto prevede inoltre l’integrazione delle prove di italiano e matematica con una ulteriore sezione per la rilevazione dell’apprendimento della lingua inglese;
- attestazione delle competenze nel primo ciclo, prevedendo la definizione mediante apposito decreto ministeriale di un modello di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza da rilasciare al termine della terza classe di scuola secondaria di primo grado;
- commissioni d’esame, con l’istituzione di un apposito albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché la previsione di un’apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione»
Vedi anche le schede pubblicate sul sito del MIUR
News collegate:
Gissi: dopo le deleghe restano problemi, tenere aperto e attivo il confronto - 08.04.2017 14:48